Vaticano, il Papa modifica alcune norme in materia giudiziaria
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Anni di esperienza "hanno fatto sentire l'esigenza" di una serie di modifiche all’ordinamento giudiziario del Vaticano e "alla dignità professionale e al trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di giustizia”. Il Papa spiega brevemente all’inizio della sua , resa nota oggi, la decisione di apportare cambiamenti su alcuni aspetti del lavoro nei tribunali vaticani.
Limiti di età per cardinali giudici e magistrati
Francesco fissa le nuove norme in 6 articoli, a partire dalla cessazione dal lavoro dei magistrati ordinari al compimento dei 75 anni di età, mentre per i cardinali giudici la soglia di uscita dal servizio è stabilita a 80 anni. Tuttavia, il Papa può disporre la permanenza nell’ufficio oltre questi limiti.
Principio di immutabilità del giudice
Nel rispetto del “principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo” - si legge nel Motu proprio - il Pontefice, per l’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio, può nominare un presidente aggiunto che subentra nella carica al momento della cessazione del presidente. Si afferma inoltre che il Papa “può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo”.
Retribuzione, pensione e responsabilità civile
In successivi articoli vengono precisanti i termini riguardanti la retribuzione, il trattamento di fine rapporto e quello previdenziale. Attenzione viene posta anche alla parte del lavoro dei magistrati riguardante la responsabilità civile. "Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento posto in essere nell’esercizio delle funzioni giudiziarie - si afferma - può agire nelle sole ipotesi di violazione manifesta della legge commesse con dolo o colpa grave ed esclusivamente contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali L’azione per il risarcimento non può, quindi, essere esercitata nei confronti del singolo magistrato, il quale in ogni caso è tenuto indenne dallo Stato anche per le spese di giudizio, rappresentanza e difesa".
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