“Praedicate Evangelium”, promulgata la nuova Costituzione sulla Curia
Andrea Tornielli - Sergio Centofanti
È stata promulgata oggi, nella Solennità di San Giuseppe, la nuova : entrerà in vigore il prossimo 5 giugno, Solennità di Pentecoste. Frutto di un lungo percorso di ascolto iniziato con le Congregazioni generali che hanno preceduto il Conclave del 2013, la nuova Costituzione, che sostituisce la “Pastor bonus” di Giovanni Paolo II promulgata il 28 giugno 1988 e in vigore dal primo marzo 1989, è costituita da 250 articoli.
Lunedì prossimo 21 marzo alle 11.30 il testo sarà presentato nella Sala Stampa della Santa Sede dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, da monsignor Marco Mellino, segretario del Consiglio di Cardinali, e dal padre gesuita Gianfranco Ghirlanda, canonista, professore emerito della Pontificia Università Gregoriana.
Il testo, come detto, è frutto di un lungo lavoro collegiale, che ha preso spunto dagli incontri del pre-conclave 2013, ha coinvolto il Consiglio dei Cardinali, con riunioni dall’ottobre 2013 al febbraio scorso, ed è continuato sotto la guida del Papa con vari contributi dalle Chiese di tutto il mondo.
Va sottolineato che la nuova Costituzione sancisce un percorso di riforma già quasi interamente attuato negli ultimi nove anni, tramite gli accorpamenti e gli aggiustamenti avvenuti, che hanno portato alla nascita di nuovi Dicasteri. Nel testo si sottolinea che “la Curia romana è composta dalla Segreteria di Stato, dai Dicasteri e dagli Organismi, tutti giuridicamente pari tra loro”.
Tra le novità più significative al riguardo contenute nel documento c’è l’accorpamento del Dicastero per l’Evangelizzazione della precedente Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli e del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione: i due capi dicastero diventano entrambi pro-prefetti, perché la prefettura di questo nuovo Dicastero è riservata al Papa. Si legge infatti nella Costituzione: “Il Dicastero per l’Evangelizzazione è presieduto direttamente dal Romano Pontefice”.
Viene poi istituito il Dicastero per il Servizio della Carità, rappresentato dall’Elemosineria, che assume così un ruolo più significativo nella Curia: “Il Dicastero per il Servizio della Carità, chiamato anche Elemosineria Apostolica, è un’espressione speciale della misericordia e, partendo dall’opzione per i poveri, i vulnerabili e gli esclusi, esercita in qualsiasi parte del mondo l’opera di assistenza e di aiuto verso di loro a nome del Romano Pontefice, il quale nei casi di particolare indigenza o di altra necessità, dispone personalmente gli aiuti da destinare”.
La Costituzione apostolica presenta innazitutto, in quest’ordine, i Dicasteri dell’Evangelizzazione, della Dottrina della Fede e del Servizio della Carità.
Un altro accorpamento riguarda la Commissione per la tutela dei minori, che entra a far parte del Dicastero per la Dottrina della Fede, continuando ad operare con norme proprie e avendo un presidente e un segretario proprio.
Una parte fondamentale del documento è quella che riguarda i principi generali. Nel preambolo si ricorda che ogni cristiano è un discepolo missionario. Fondamentale, tra i principi generali, la specificazione che tutti – e dunque anche fedeli laici e laiche - possono essere nominati in ruoli di governo della Curia romana, in forza della potestà vicaria del Successore di Pietro: “Ogni cristiano, in virtù del Battesimo, è un discepolo- missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù. Non si può non tenerne conto nell’aggiornamento della Curia, la cui riforma, pertanto, deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici, anche in ruoli di governo e di responsabilità”.
Si sottolinea inoltre che la Curia è uno strumento al servizio del Vescovo di Roma anche a utilità della Chiesa universale e dunque degli episcopati e delle Chiese locali. “La Curia romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno”. Un altro punto significativo riguarda la spiritualità: anche i membri della Curia romana sono “discepoli missionari”. Evidenziata in particolare la sinodalità, come modalità di lavoro usuale per la Curia romana, un percorso già in atto, da sviluppare sempre di più.
Altri aspetti contenuti nel documento sono la sottolineatura della definizione della Segreteria di Stato come “segreteria papale”, il passaggio dell’Ufficio del personale della Curia alla Segreteria per l’Economia (Spe), l’indicazione che l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa) deve agire tramite l’attività strumentale dell’Istituto per le Opere di Religione.
Ancora, viene stabilito che per i chierici e i religiosi in servizio nella Curia romana il mandato è quinquennale e può essere rinnovato per un secondo quinquennio, concluso il quale essi tornano alle diocesi e alle comunità di riferimento: “Di regola dopo un quinquennio, gli Officiali chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica che hanno prestato servizio nelle Istituzioni curiali e negli Uffici fanno ritorno alla cura pastorale nella loro Diocesi/Eparchia, o negli Istituti o Società d’appartenenza. Qualora i Superiori della Curia romana lo ritengano opportuno il servizio può essere prorogato per un altro periodo di cinque anni”.
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