Il Papa abolisce il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali
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Due documenti destinati a lasciare il segno: Papa Francesco ha abolito il segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori commessi dai chierici, e ha anche deciso di cambiare la norma riguardante il delitto di pedopornografia facendo ricadere nella fattispecie dei “delicta graviora” - i delitti più gravi - la detenzione e la diffusione di immagini pornografiche che coinvolgano minori fino all’età di 18 anni.
è un rescritto a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il quale comunica che il Pontefice il 4 dicembre scorso ha disposto di abolire il segreto pontificio sulle denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti citati nel primo articolo del recente motu proprio “Vos estis lux mundi”, vale a dire: i casi di violenza e di atti sessuali compiuti sotto minaccia o abuso di autorità; i casi di abuso sui minori e su persone vulnerabili; i casi di pedopornografia; i casi di mancata denuncia e copertura degli abusatori da parte dei vescovi e dei superiori generali degli istituti religiosi.
La nuova istruzione specifica che le «informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza» stabiliti dal Codice di Diritto canonico per tutelare «la buona fama, l’immagine e la sfera privata» delle persone coinvolte. Ma questo “segreto d’ufficio”, si legge ancora nell’istruzione, «non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali», compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, «nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili». Inoltre, a chi effettua la segnalazione, a chi è vittima e ai testimoni «non può essere imposto alcun vincolo di silenzio» sui fatti.
Con un a firma dello stesso Parolin e del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, il cardinale Luis Ladaria Ferrer, sono state rese note anche le modifiche di tre articoli del motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” (del 2001, già modificato nel 2010). Si stabilisce infatti che ricada tra i delitti più gravi riservati al giudizio della Congregazione per la dottrina della fede «l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento». Fino ad oggi quel limite era fissato a 14 anni.
Infine, in un altro articolo, si permette che nei casi riguardanti questi delitti più gravi possano svolgere il ruolo di «avvocato e procuratore» anche fedeli laici provvisti di dottorato in Diritto canonico e non più soltanto sacerdoti.
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